Lavorando come interprete prima o poi arriva inevitabilmente il giorno in cui un cliente ci chiederà il permesso di registrare la nostra interpretazione. Anche se a prima vista potrebbe sembrare una richiesta legittima e “innocente”, in realtà va ponderata con molta attenzione.
A differenza di una traduzione scritta, che una volta terminata rimane per sempre a disposizione dei posteri, l’interpretazione orale di un discorso o di una riunione è strettamente legata al contesto e all’evento comunicativo in cui si svolge, da cui non andrebbe mai scissa.
Quando l’interprete traduce, essendo presente in carne e ossa all’evento, tiene conto anche delle componenti non verbali e paraverbali della comunicazione, come il tono e la postura del relatore. Parimenti, chi ascolta l’interprete ha a disposizione anche le componenti non verbali e paraverbali della sua resa, soprattutto quando si utilizzano le tecniche dell’interpretazione consecutiva o dello chuchotage, in cui l’interprete è anche fisicamente visibile al pubblico. In altre parole, se la resa venisse registrata, estrapolata dal suo contesto e riascoltata dopo molto tempo potrebbe risultare incompleta o in alcuni casi non perfettamente comprensibile.
All’elemento della fruibilità si aggiunge anche quello della responsabilità. Interpretare presuppone già di per sé una grande responsabilità, perché la comprensione del messaggio da parte di chi ascolta l’interprete dipende dalla sua resa, ma registrare la traduzione dell’interprete rende questa responsabilità ancora più gravosa.
Infine c’è la questione della proprietà intellettuale. L’interprete viene reclutato per fornire i suoi servizi espressamente per quell’evento con l’obiettivo specifico di far comprendere a chi lo ascolta il contenuto della riunione. Tuttavia, in termini di proprietà intellettuale, il contenuto dei discorsi appartiene ai relativi relatori, mentre la traduzione corrispondente nella lingua di arrivo appartiene all’interprete.
Per le ragioni sopra elencate, va da sé che un committente non dovrebbe sentirsi automaticamente autorizzato a registrare la resa dell’interprete. Al contrario, la questione della registrazione deve essere negoziata tra cliente e interprete come qualsiasi altro aspetto dell’incarico.
Quindi, se un cliente vuole registrare la resa dell’interprete dovrebbe:
- chiederlo all’interprete / agli interpreti con largo anticipo, non il giorno stesso della riunione
- chiedere anche l’assenso dei relatori
- MAI registrare di nascosto senza chiedere prima il permesso
- concordare con l’interprete / gli interpreti un compenso extra, che in Italia normalmente si aggira intorno al 50% del compenso giornaliero
- inserire la clausola della registrazione nel contratto di interpretazione
- in caso di accordo, effettuare la registrazione predisponendo con i tecnici audio una soluzione che registri direttamente dagli impianti e non ad esempio inserendo in maniera rudimentale un registratore in cabina in caso di interpretazione simultanea (luogo in cui gli interpreti possono legittimamente durante le pause scambiarsi comunicazioni personali)
Per quanto riguarda il pagamento del compenso extra, solitamente si fa un’eccezione in caso di registrazione di riunioni interne, quindi non destinata alla pubblicazione (ad esempio finalizzata solo alla stesura del verbale). Le altre regole rimangono valide.
Infine, in caso di trasmissione (precedentemente concordata con gli interpreti) della resa in diretta streaming, è sempre buona norma, come fanno le maggiori istituzioni internazionali, inserire sul sito che trasmette lo streaming un disclaimer che precisa che la resa degli interpreti serve solo a fini comunicativi e che fa fede l’originale.
fgpx78
Posted at 07:34h, 07 OttobreNon sono un interprete, ma è sempre bello leggere le tue considerazioni 😉
Emanuela Cardetta
Posted at 08:18h, 07 OttobreGrazie, mi fa molto piacere!